Con la sentenza n. 192 del 2024 il TAR Toscana ha accolto un ricorso proposto dai genitori di un allievo minore frequentante la seconda classe di un liceo classico che, all’esito dello scrutinio finale, aveva riportato il giudizio sospeso in tre materie e successivamente, dopo l’estate, all’esito delle prove di verifica, non era stato ammesso alla classe successiva. Il caso sottoposto all’esame dell’Avv. Isetta Barsanti Mauceri rappresenta una delle situazioni che spesso si verificano a scuola di diritti negati ai più deboli e bisognosi, in totale dispregio della normativa vigente in tema di DSA e BES e dei principi di buon senso che dovrebbero essere propri di una comunità educante, quando i docenti non tengono conto della diagnosi funzionali e adottano PDP spesso inutili e non confacenti ai bisogni evidenziati dagli specialisti.
I giudici del TAR Toscana hanno quindi affermato il principio secondo il quale un allievo bisognoso di maggior cure non debba essere incluso solo formalmente, ma sostanzialmente, con l’adozione di un PDP che consenta al medesimo allievo di superare le proprie criticità e di essere realmente incluso. L’adozione di un PDP “sulla carta” che poi effettivamente non trova riscontro nelle modalità di valutazione da parte dei docenti, nella somministrazione delle prove e nel “fare” scuola non realizza una vera inclusione, ma anzi aumenta l’esclusione dei più bisognosi.
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Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere
(P. Calamandrei)